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Il dizionario da «contributi» a «volontari»

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Martedí 13 Marzo 2012

C
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
Il sistema previdenziale prevede che, in relazione all'attività di lavoro svolta, devono essere versati obbligatoriamente contributi previdenziali finalizzati ad alimentare la gestione pensionistica (consentono, cioè, di percepire l'assegno pensionistico) e altre gestioni previdenziali che, in determinate circostanze, danno titolo a prestazioni connesse alla riduzione della capacità lavorativa, al sostegno al reddito e alla cessazione del rapporto di lavoro. Il principale ente pensionistico è l'Inps che riscuote la contribuzione ed eroga le prestazioni pensionistiche e non pensionistiche per: la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e del parastato; i lavoratopri autonomi; i parasubordinati, venditori a domicilio, professionisti senza cassa, lavoratori autonomi, occasionali e associati in partecipazione. A seguito della soppressione di Inpdap e Enpals, dal 1° gennaio 2012 l'Inps segue anche la contribuzione e le prestazioni dei lavoratori precedentemente iscritti a questi enti. Per determinati lavoratori, in conseguenza di ragioni connesse alle caratteristiche dell'attività svolta o alla forza contrattuale della categoria di appartenenza, le norme prevedono la loro sottrazione dall'applicazione del regime generale e la conseguente operatività di Casse professionali (esempio: avvocati, ingegneri e architetti, geometri, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, eccetera). La contribuzione obbligatoria non viene versata nella stessa misura dai vari soggetti coinvolti nel sistema; sono, infatti, previste misure diverse in relazione alla natura del rapporto di lavoro (autonomo, subordinato, parasubordinato), alle caratteristiche e alle dimensioni aziendali, nonché alle varie forme di assicurazioni previste. La contribuzione più corposa è quella che riguarda il lavoro dipendente dove, in media, l'onere complessivo si attesta intorno al 39% di cui 9,19% a carico del lavoratore.

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C
CUMULO (PENSIONE-REDDITO)
È la possibilità di lavorare dopo essere andati in pensione senza perdere lo stipendio e/o la pensione. La totale cumulabilità si applica, allo stesso modo, ai redditi di lavoro dipendente e a quelli di lavoro autonomo. Non si possono avvalere del cumulo i lavoratori part time che passano a tempo pieno. Stessa sorte per i lavoratori socialmente utili ma limitatamente alle prestazioni pensionistiche provvisorie. Successivamente, quando queste prestazioni diventano definitive, allora può trovare applicazione il regime del cumulo totale. Le regole sul cumulo non possono essere, inoltre, applicate a chi percepisce assegni straordinari per il sostegno del reddito (per esempio, dipendenti di aziende di credito). Questi ultimi sono, infatti, incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo collegati ad attività svolte presso aziende concorrenti con il datore di lavoro.

E
ESTERO
Il principio che governa il sistema della previdenza obbligatoria in ambito internazionale è quello della territorialità. Ne discende che, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, si applica, in genere, il regime di sicurezza sociale vigente del Paese dove viene svolta l'attività lavorativa. Norme nazionali o internazionali possono, tuttavia, incidere sull'applicazione di questo principio. Nei paesi Ue, ad esempio, è prevista la disciplina del distacco, per cui continua ad applicarsi, per un determinato periodo, previsto da accordi, la legge del Paese di provenienza per i lavoratori distaccati. Nei confronti dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale, si applica, invece, la tutela previdenziale prevista in favore dei lavoratori italiani.

F
FIGURATIVI
Si tratta di contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali: non è stata prestata attività lavorativa né dipendente né autonoma; è stata percepita un'indennità a carico dell'Inps; sono state percepite retribuzioni in misura ridotta. A titolo di esempio, sono accreditabili a domanda, i periodi di: servizio militare; malattia e infortunio; donazione di sangue; congedo per maternità; congedo parentale; congedo straordinario per handicap grave; aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l'assunzione di cariche sindacali. Sono, invece, accreditati d'ufficio, senza domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore è stato in cassa integrazione straordinaria, in mobilità, in contratto di solidarietà, ovvero ha percepito l'indennità di disoccupazione.

M
MALATTIA
Nell'aliquota contributiva complessiva che viene versata all'Inps vi sono anche delle percentuali (in genere meno elevate) destinate a finanziarie delle assicurazioni previste a favore dei lavoratori. Tra queste figura anche l'assicurazione per la malattia. Attraverso questo versamento il datore di lavoro contribuisce al finanziamento del fondo destinato a erogare l'indennità economica di malattia a molti lavoratori e lavoratrici di diversi settori. Attraverso questo meccanismo alcuni oneri di competenza dell'azienda vengono trasferiti su un altro soggetto (l'ente di previdenza) che interviene per erogare un sostegno economico in uno dei caso individuati dalla norma, di sospensione del rapporto di lavoro. Tuttavia, non per tutti è previsto l'intervento dell'Inps. Vi sono infatti delle esclusioni. È il caso, per esempio, dei dirigenti; degli impiegati dei settori industria, artigianato e agricoltura; degli operai e degli impiegati dei settori credito e assicurazioni; degli impiegati e quadri dipendenti da proprietari di stabili; dei portieri; dei viaggiatori e piazzisti; dei dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali e di alcune tipologie di lavoratori dello spettacolo. Il costo per l'azienda varia da un minimo del 2,22% (industria, artigianato, eccetera) a un massimo del 3,21% (pubblici esercizi).

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Martedí 13 Marzo 2012
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